Siamo alle solite. L’ennesima commissione di concorso universitario che viola i criteri di valutazione che essa stessa si è data. A titolo esemplificativo prendiamo un caso all’Ateneo di Cagliari.
Il Tar Cagliari, con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2022, ha accolto il ricorso presentato da Mara Nerbano per l’annullamento della selezione pubblica per l’assunzione di un professore associato presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari per il settore concorsuale Storia del Teatro (L-Art/05). È stata imposta dai giudici la ripetizione della procedura con una diversa composizione della commissione e l’Ateneo di Cagliari è stato condannato al pagamento di 2500 euro di spese di giudizio a favore della ricorrente.
I giudici del TAR hanno riscontrato varie irregolarità: la commissione non si è attenuta al regolamento di Ateneo che prevedeva uno specifico peso percentuale per la valutazione dei titoli, e neanche ai criteri specifici che la stessa commissione aveva deciso di attribuire ad ogni macro-voce di valutazione (valutazione delle pubblicazioni scientifiche 65%; valutazione dei titoli scientifici e didattici 30%; valutazione degli incarichi gestionali 5%). Nell’omettere nel giudizio qualsivoglia riferimento a dette percentuali il giudice ha riscontrato l’impossibilità di comprendere l’iter logico del giudizio formulato dalla commissione.
La sentenza ha accolto totalmente la censura della ricorrente, rappresentata legalmente dall’avv. Mara Boffa, riprendendo le stesse parole utilizzate nel ricorso: “Nel giudizio formulato dalla Commissione sui candidati, non è riscontrabile, infatti, alcuna ponderazione in termini percentuali e/o numerici che consenta di accertare il peso riconosciuto a ciascuno di tali elementi nella valutazione finale. Tale giudizio non consente, conseguentemente, di appurare in che termini, in relazione al peso che dovevano avere in applicazione delle norme del bando e dei criteri che la stessa Commissione si era data, sia avvenuta la valutazione dei candidati che ha poi determinato l’esito della selezione”.
Il TAR ha inoltre ritenuto che la carenza di motivazione non potesse essere “sanata” dalla relazione finale redatta dalla Commissione in quanto connotata da un “rilevante grado di genericità”: “Invero tale relazione presuppone l’avvenuta valutazione comparativa dei candidati, e ne esprime una sintesi, ma non può sostituire in termini di motivazione il processo logico seguito dalla
Commissione in sede di esame dei singoli e analitici profili che avrebbero dovuto essere considerati – nel rispetto delle diverse percentuali di incidenza sulla valutazione finale - in base ai criteri previsti dal Bando e che la Commissione stessa si era data”.
A questo punto l’annullamento del concorso ha fatto decadere il vincitore.
La ricorrente, Mara Nerbano, è attualmente docente di ruolo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e preside della scuola di Scenografia. Insegna da oltre vent’anni in istituti universitari ed equivalenti, ed è un punto di riferimento internazionale per i suoi studi e le sue pubblicazioni sul teatro medievale: vincitrice del prestigioso Premio “Zorzi”, ha partecipato a numerosi convegni in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, Sudafrica, ha svolto missioni di insegnamento e ricerca nelle università di Strasburgo, Parigi(3), Madrid, Siviglia, Tenerife.
L’auspicio di "Trasparenza e Merito" è che la commissione di nuova composizione agisca con correttezza e serietà, svolgendo una reale comparazione dei curriculum dei candidati, tenendo conto del dettato della sentenza della giustizia amministrativa.
Leggi la sentenza integrale del Tar Cagliari del 26 gennaio 2022
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