Ricorderete l'incredibile e infinito caso di ClaraStella Vicari Aversa per il concorso di ricercatore in ICAR/14 - Composizione Architettonica e Urbana all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con 4 sentenze positive in 10 anni, il danno erariale ma ancora non ha ottenuto giustizia.
Ebbene, una storia molto simile, della quale siamo venuti a conoscenza recentemente, è quella accaduta a Celestina Fazia, anch'essa iscritta all'associazione "Trasparenza e Merito".
Un concorso del 2010 per ricercatore a tempo indeterminato, una vera e propria storia infinita, con l’invenzione del moto perpetuo delle nomine, delle rinunce e dei lavori lasciati a metà dalle commissioni, con il Miur che sta alla finestra a guardare le irregolarità senza intervenire in alcun modo.
In sostanza, da oltre sei anni, all’Università Mediterranea della Calabria si sta testando un “modello” di gestione delle procedure concorsuali che non ha precedenti in Italia, che produce carte, spostamenti di commissari, decreti, ricorsi, delibere, nel solo scopo di protrarre all'infinito e non chiudere la procedura con la nomina di un vincitore. Sembra uno scherzo, eppure è la realtà.
La vicenda riguarda un concorso di ricercatore a tempo indeterminato settore scientifico ICAR 21 - Urbanistica, bandito nel 2011, apparentemente espletato ma lasciato a tutt'oggi senza vincitori.
La candidata Celestina Fazia, che nel frattempo ha ottenuto 2 abilitazioni scientifiche ASN alla seconda fascia per lo stesso settore disciplinare), impugnava gli atti facendo un ricorso amministrativo. La ragione? Il bando di concorso, per effetto di una norma applicata prima della legge 240/2010 e che ha interessato le procedure degli ultimi anni (2009-2010) pre legge Gelmini, prevedeva solo un’attenta valutazione dei titoli, dei risultati scientifici dei candidati e un colloquio. Quindi nessuna prova scritta ma solo la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni. A quanto risulta dagli atti dei procedimenti amministrativi il presidente di quella commissione di concorso non completò mai i lavori e verbalizzò che non "sussistono le condizioni per la formulazione di giudizi collegiali condivisi su tutti i candidati e per la conseguente valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore". Su 14 candidati presenti al colloquio, secondo questa lettura, nessuno avrebbe meritato di vincere pur essendo tutti altamente qualificati. La domanda ora è la seguente: perché mettere a bando un posto in una determinata materia per la quale dovrebbe esserci esigenza didattica e di ricerca, se poi , nel momento in cui non può vincere il candidato predestinato, si decide non di annullare l'intera procedura ma addirittura di sospenderla, tenerla in stand by per interi anni?
A questo punto la ricorrente chiede all'ex rettore di far concludere la procedura sostituendo la commissione (così come il bando prevedeva), ottenendo in risposta il silenzio - come da classico manuale dei comportamenti di gran parte degli atenei d'Italia quando vengono messi di fronte a delle precise responsabilità nelle procedure. Celestina allora inoltra un ricorso avverso il silenzio, che vince con sentenza (n. 215/2015) del Tar Calabria. A questo punto l'ex rettore invece di sostituire la commissione giudicatrice annulla gli atti della procedura che, a suo avviso, sarebbe definitivamente chiusa. In sostanza, nonostante i giudici , nella sentenza, avessero ordinato di sostituire la commissione, il rettore decide di non completare la procedura. Di fronte a questo muro la collega decide di presentare un nuovo ricorso per l'elusione/violazione del giudicato e per ottenere la corretta ottemperanza della sentenza e ancora una volta il Tar le dà ragione con sentenza (n. 260/2016). La conclusione dei giudici è che l’università deve ottemperare cioè concludere il procedimento nominando una nuova Commissione entro 30 giorni, altrimenti si sarebbe insediato un "commissario ad acta", già individuato dallo stesso Tar.
Un articolo pubblicato il 25 marzo 2016 su "Quotidiano del Sud" titola "Ateneo condannato per aver lasciato a metà le selezioni per un posto di ricercatore. Due sentenze del Tar intimano di completare le procedure". Come se nulla fosse.
Finalmente, nel 2018, l’università nomina ufficialmente una commissione.Tutto questo dopo la dimissione di un membro sorteggiato, dopo che i tempi vengono inspiegabilmente dilatati per emettere il decreto di sostituzione del membro dimissionario, dopo un “inspiegabile” errore di pubblicazione della Commissione sulla Gazzetta Ufficiale che comporta la ripubblicazione e lo slittamento di un altro mese, dopo numerose lettere di accesso agli atti e diffide da parte della candidata penalizzata. Praticamente passano due anni: dal 13 aprile 2018, data della pubblicazione della nuova commissione, nulla è stato comunicato dall’università in merito allo stato dei lavori perché anche questi commissari non ha chiuso i lavori. L'ateneo comunica così alla candidata che la commissione è decaduta e che provvederà a sostituirla con un'altra ancora di diversa composizione. Secondo questa lettura, dunque, un organo tecnico straordinario della Pubblica Amministrazione, pagato dalla pubblica amministrazione e chiamato nell’ambito dell’esecuzione di un giudizio di ottemperanza, può essere nominato, può entrare nel merito della procedura e di tutte le informazioni relative al concorso, compresi curriculum e titoli dei candidati e poi non chiudere un concorso, il rettore può annullare tutto, senza che vi sia nel frattempo alcuna azione di controllo, di garanzia, di supervisione amministrativa da parte del Miur?
Veramente qualcuno può sostenere, giuridicamente, che per ottemperare a una sentenza della giustizia amministrativa che chiede di rinominare una nuova commissione e di espletare nuovamente il concorso sia sufficiente cambiare all’infinito la commissione e in tal modo il giudicato sarebbe eseguito? Ecco che il “modello” del moto perpetuo prende forma. Geniale.
A questo punto, estenuata, Celestina presenta incidente di esecuzione al Tar (n. 466/ 2019) per avere chiarezza su alcuni punti (tra cui considerare vigente o decaduta la Commissione del 2018 che secondo l’ateneo non si è mai insediata e che in realtà ha ricevuto via mail i titoli e documenti dei candidati e ha presumibilmente effettuato le valutazioni) e per la nomina di un "commissario ad acta" che garantisca la corretta gestione del procedimento sino alla individuazione del vincitore e alla chiamata in ruolo, come da bando di concorso.
A questo punto interviene, come per magia, la pezza di appoggio (è accaduto anche in tanti altri casi che abbiamo segnalato sul nostro sito) da parte degli uffici del Miur. Il rettore fa votare il membro designato ai due dipartimenti, a voto segreto, e nomina un nuovo componente, manda le carte al Miur e chiede che vengano sorteggiati gli altri due membri. Il Miur con “apprezzabile” tempestività sorteggia i due membri esterni e il rettore con inaspettata celerità prepara il decreto (n. 150 del 24 maggio 2019), si costituisce al Tar dicendo di aver ottemperato, riavviando la procedura per il completamento con la nomina di una nuova commissione giudicatrice (la terza).
In sostanza per eludere la decisione dei giudici l'ateneo, costituendosi nell'ultimo ricorso, rinuncia alla nomina del commissario ad acta ed avoca nuovamente a sé la nomina della commissione (nel giugno 2019 giungono altri due decreti di sostituzione di commissari).
La questione che poniamo a questo punto della storia è la seguente: possono ben due commissioni giudicatrici insediarsi, iniziare la valutazione dei titoli dei candidati, o quanto meno prenderne visione, abbandonare i lavori e poi non dare conto del loro operato? E ancora: possono essere accettate dall'ateneo e dal Miur le sequele di dimissioni essendo i commissari dei pubblici ufficiali con precisi obblighi e doveri? Può il Miur stare a guardare e assecondare questi comportamenti quando oggetto del contendere è un posto a ricercatore con finanziamenti pubblici?
Giustizia, legalità, merito e trasparenza sono solamente un vessillo elettorale, una carta propagandistica da giocare al momento di chiedere il voto ai cittadini o sono un diritto da tutelare nell'azione di governo e nelle attività del ministero? Purtroppo il Miur, che deve esercitare gli strumenti di controllo e di vigilanza, non risponde. Non ha risposto alla collega Celestina, nel corso degli anni, con colori politici diversi, non risponde oggi. Il Ministro Bussetti, il suo Viceministro Fioramonti, non hanno mai dato riscontro alle richieste di vigilanza inoltrate dalla candidata, non le è stata data alcuna risposta neppure allo sportello sui concorsi universitari attivato, mesi fa, dall'attuale europarlamentare Giarrusso: insomma sembra un vero e proprio muro di gomma.
Una cosa è certa: noi siamo qui a segnalare, a denunciare pubblicamente tutte queste azioni, tutti questi illeciti, tutti questi silenzi. Lo gridiamo davanti all'opinione pubblica, davanti alla storia: e presto o tardi - sappiate - tutti i nodi verranno al pettine e qualcuno pagherà amministrativamente, civilmente e penalmente per i reati e gli abusi commessi.
Per adesso alla collega Celestina va la nostra stima e il nostro incoraggiamento per la determinazione e la perseveranza dimostrate in tutti questi anni, ma anche il nostro appoggio materiale per quanto e per tutto ciò che sarà possibile. Tieni duro!
Leggi l'articolo cartaceo su "Quotidiano del Sud" del 25 marzo 2016
Leggi la sentenza del Tar Calabria del febbraio 2015
Leggi la sentenza del Tar Calabria del 4 marzo 2016
Leggi la sentenza del Tar Calabria del 22 luglio 2019
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