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Il momento rivelatore sul reclutamento universitario: riflessioni a margine di una sentenza del Tar

Recensione di Giambattista Scirè su "MicroMega" al libro Dell'onesto concorso. Riflessioni a margine di una sentenza a cura di Sergio Audano.


"A volte la vita ci regala momenti rivelatori. Prendete, ad esempio, i Promessi Sposi di Manzoni. Nel passo del colloquio tra il cardinale Federigo Borromeo e l'Innominato, c’è un momento preciso, inequivocabile, in cui si rivela, ben prima che accada, la conversione di quest'ultimo: mi riferisco al discorso vibrante e appassionato del cardinale, che commuove profondamente l’efferato bandito, che sente salire le lacrime agli occhi e si copre il volto con le mani, per la vergogna, prima di scoppiare in un pianto dirotto, che rappresenta la risposta più eloquente alle parole del prelato.

Se ci spostiamo dalla storia della letteratura ad eventi ben più recenti, un momento indubbiamente rivelatore della crisi finanziaria ed economica che ha attanagliato per più di un decennio il mondo intero è stato sicuramente, nel settembre 2008, quando il Congresso degli Stati Uniti ha rifiutato di approvare il piano di salvataggio, con il risultato di un crollo incredibile e inatteso delle Borse di tutto il mondo. E allo stesso modo, ancora più di recente, quando in Italia, il Presidente Conte, dopo un lungo e tesissimo Consiglio dei ministri, ha emanato, nel marzo 2020, il primo DPCM in cui le prime misure restrittive per cercare di contenere il contagio del virus Covid-19 tra la popolazione si sono estese a tutto il territorio nazionale. Si è capito, e solo esattamente in quel preciso momento si è rivelato, che sarebbe davvero arrivato il peggio.

Ebbene la sentenza del Tar Liguria sul concorso per professore ordinario di Filologia classica (11 maggio 2020) rappresenta un po' il momento rivelatore in materia di giustizia amministrativa sul reclutamento universitario. E bene ha fatto ad evidenziarlo un libretto della collana Margaritae edito dalla “Accademia Fiorentina di Papirologia e di Studi sul Mondo Antico”, intitolato Dell'onesto concorso. Riflessioni a margine di una sentenza a cura di Sergio Audano. Mi spiego meglio.

Fino a poco tempo fa c’erano state, senza ombra di dubbio, sentenze ben significative che avevano iniziato a mettere in discussione la leggenda dell’arbitrio assoluto delle commissioni e che avevano cominciato a limitare, con paletti ben precisi, la cosiddetta discrezionalità tecnica dei commissari ai concorsi.

Di certo una di queste era stata la clamorosa sentenza n. 1321/2019, emessa nel febbraio 2019 dal Consiglio di Stato, in cui i giudici costringevano il Ministero dell'Università e Ricerca ad attribuire l’idoneità all’abilitazione scientifica nazionale ad una docente di diritto del lavoro dell’Università di Messina, nonostante il parere ripetutamene negativo di tre commissioni universitarie consecutive, dopo che per ben tre volte, con ricorsi vittoriosi, le era stata ingiustamente negata, ed in modo non adeguatamente motivato. A seguito dell’elusione del giudicato da parte delle commissioni, alla fine, il collegio giudicante era intervenuto, redarguendo pesantemente la Pubblica Amministrazione resistente e infliggendo un duro colpo all’eccesso di potere delle commissioni, spingendosi ben oltre i precedenti limiti, sempre rispettati dai tribunali, nell’accertamento specifico dei fatti. Quel provvedimento dei giudici apriva nuove importantissime prospettive sul versante delle valutazioni ai concorsi universitari, entrando sostanzialmente nel merito.

Poi c’era stata l’epica sentenza, la n. 2241/2019, emessa nell’aprile 2019 dal Tribunale di Catania, in cui i giudici avevano parlato apertamente di “dolosa violazione della normativa” (cioè a dire del decreto ministeriale e del bando del concorso per un posto di ricercatore in Storia contemporanea) da parte di una commissione giudicatrice, presso l’Ateneo di Catania, sulla base della non congruità di alcuni titoli e pubblicazioni rispetto al settore scientifico-disciplinare messo a bando, attribuiti illegittimamente alla candidata risultata vincitrice (appartenente ad un altro settore scientifico disciplinare e priva, nientemeno, del requisito essenziale e preferenziale del dottorato di ricerca).

Anche in quel caso il colpo inferto alla discrezionalità tecnica della commissione di un concorso universitario era stato davvero ragguardevole, creando un precedente giuridico molto significativo.

Nulla a confronto del principio sancito dalla più recente sentenza del Tar della Toscana (10 ottobre 2019), a proposito dell’esito di un concorso per professore ordinario di linguistica bandito dall’Ateneo di Pisa. Basta leggerne il passaggio più significativo per coglierne subito appieno l'enorme portata: “La dichiarazione di nullità della delibera impugnata per violazione ed elusione del giudicato comporta l’esaurimento della discrezionalità dell’Ateneo per effetto del principio del “one shot” temperato oramai accolto dalla prevalente giurisprudenza. Per cui la decisione relativa alla scelta del docente a cui conferire la chiamata non può nuovamente essere rimessa all’Ateneo e deve essere, invece, ASSUNTA DA QUESTO TRIBUNALE nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito di cui gode in questa sede. Il Tribunale dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.” In altri termini il Tribunale, stavolta in modo plateale, si sostituisce all'Università e conferisce la cattedra a chi ha più titoli. Lo aveva infatti già detto il Tar, in precedenza, che quel posto non andava assegnato alla candidata interna dell'Ateneo. Era fin troppo evidente la qualità superiore dei lavori del concorrente esterno, messo da parte ed escluso arbitrariamente e illegittimamente a favore della concorrente vittoriosa con delle “motivazioni illogiche, sviate e prive di ogni consistenza e in parte su argomenti insufficienti di cui non era stato fornito concreto riscontro”. Definitiva, in chiusura, era stata la sciabolata dei giudici amministrativi: “Ragioni di trasparenza ed imparzialità non possono ammettere che decisioni posteriori alla pubblicazione del bando divengano determinanti ai fini dell'esito della selezione”.

Ma ancora oltre è andato – come sottolinea argutamente il pamphlet di Audano – il collegio giudicante del Tar della Liguria, con una sentenza che è entrata nel merito della condotta materiale di quella commissione al concorso per un posto di professore ordinario in Filologia classica e Tardoantica, con un linguaggio colto, arioso, raffinato, in cui i tecnicismi giuridici si mescolano a lucide argomentazioni sostanziali sul ruolo del concorso pubblico e sul significato morale del ruolo di commissario di una procedura valutativa all'Università. L'irregolarità manifesta, l'errore illogico, la forzatura irrazionale, spesso anche dolosa, è un classico ormai visto in tanti, tantissimi, troppi, concorsi di un po' tutti i settori scientifico-disciplinari di quasi tutti gli atenei italiani. In realtà, come sottolinea l'autore, dietro le aride formulazioni giuridiche della sentenza, fatta di rimandi a precedenti giuridici, commi e articoli, si celano storie di persone umane in carne ed ossa, i candidati. Donne e uomini, studiosi e studiose che, in modo molto diverso gli uni dalle altre, hanno studiato, fatto ricerca, insegnato, pubblicato saggi e monografie, impegnandosi e sacrificandosi, nella vana speranza di partecipare ad uno dei tanti concorsi di ingresso o di avanzamento di carriera, ma svolti in modo corretto, nell'illusione di poter essere valutati secondo merito e con trasparenza. Nulla di più lontano da quanto accade, invece, nei concorsi dell'Università italiana, dove le commissioni, i commissari, considerano i candidati alla stregua di numeri, visto che in realtà il nome del vincitore è, nella quasi totalità dei casi (come ha recentemente ammesso in una video intervista su Repubblica tv, un ex barone con vent'anni di “onorevole” presenza in commissioni di concorsi pilotati), già deciso prima dell'esito.

Quello che emerge in modo chiaro e inequivocabile dal testo della sentenza del Tar della Liguria è il significato civico alto di un pubblico concorso all'Università: se il posto messo a bando di docente universitario viene assegnato a una persona inadeguata per quel ruolo, o comunque la meno meritevole e competente sul piano della comparazione tra i candidati, in termini di qualità scientifica delle pubblicazioni e in termini di titoli scientifici, cioè di esperienza, la commissione provoca un danno non solo ai candidati immeritatamente penalizzati, ma soprattutto all'intera comunità, a tutti i cittadini e le famiglie. Questo perché, come ricorda Audano, un cattivo ricercatore, un pessimo docente farà cattiva ricerca, darà un cattivo insegnamento, dunque formerà allievi mediocri, e altrettanto svogliati e pessimi studenti.

Tutto questo, con chiara evidenza, ha un costo sociale enorme, in termini di moralità ma anche in termini di abbassamento del livello scientifico e della dimensione culturale di un intero paese. Dunque anche in termini economici, di Prodotto interno lordo. E siccome, come ha recentemente sostenuto in una ormai storica conferenza stampa il Procuratore di Catania Zuccaro, a proposito dei risultati delle intercettazioni nell'inchiesta sull'ateneo di Catania denominata “università bandita”, la cultura rappresenta la speranza del futuro della società, di fronte ad un mondo da lui definito “desolante e squallido”, nel linguaggio e nel modo di selezionare la classe docente ai concorsi, tutti predeterminati e pilotati sulla base non di criteri di merito ma di criteri di amicizia, parentela, clientela, affiliazione, è evidente che una Università che allenta le maglie del rigore scientifico nelle selezioni per dare spazio a interessi di bottega, di cordata, di loggia, di parrocchia, con il solito malcostume di corruttela, si renderà sempre più colpevole e complice del degrado attuale.

L'importanza della evocativa e rivelatrice sentenza del Tar della Liguria si coglie tutta nella affermazione che l'Università, fatta salva la cosiddetta autonomia didattica, non può considerarsi una “turris eburnea chiusa”, fondata sull'arbitrio assoluto, e totalmente autoreferenziale, fuori dai regolamenti e dalle leggi, ma deve soggiacere ai principi costituzionali, in primis alla pubblica utilità.

Ma i giudici in questa sentenza vanno ancora oltre e arrivano a sostenere che gli effetti negativi provocati da una valutazione errata, spesso illogica e irrazionale, da parte di una commissione di concorso universitario non si esauriscono nell'esito stesso del concorso, quindi nella non presa di servizio, ma hanno una ricaduta di lungo periodo, in termini di carriera, in termini morali e di immagine per il candidato immeritatamente penalizzato. In poche parole questa sentenza statuisce - ed è bene che lo sappiano i futuri commissari di concorsi - che un abuso in una valutazione comparativa di questo tipo non è un reato comune ma è molto più grave perché lede il principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini, visto che l'art. 97 della Costituzione prevede che la procedura sia un concorso pubblico che si svolga con regole trasparenti. E come tale il risarcimento del danno al danneggiato è cospicuo.

Questa sentenza è decisiva anche perché mette un punto fermo, già precedentemente avanzato da un'altra sentenza del Tar Abruzzo (7 gennaio 2020), sul valore giuridico del Piano Anac (approvato dal Ministero nel suo Atto di indirizzo) e imprescindibile, dunque, d'ora innanzi, per tutte le valutazioni concorsuali negli atenei. Infatti nel testo si può leggere che le linee guida dell'Autorità Anti Corruzione per i concorsi universitari costituiscono “un efficace strumento di garanzia per la realizzazione di una piena libertà di ricerca e di insegnamento”, che deve rimanere il fondamento rispetto al quale anche l’autonomia degli atenei deve cedere il passo. E questo proprio perché – come scrivono i giudici e come fa bene a sottolineare l'autore del libello – ogni scelta dell'ateneo, del dipartimento, della commissione, durante le fasi di gestione ed espletamento di un concorso universitario, deve avere come unico obiettivo principe il “bene comune”.

Per tutte queste ragioni, come ha giustamente evidenziato questa “margarita” (cioè a dire una pubblicazione di breve quantità di pagine), la nuova sentenza ligure della giustizia amministrativa rappresenta il momento rivelatore sui concorsi all'Università: la rivelazione che, finalmente, la leggenda del potere di arbitrio assoluto delle commissioni ai concorsi e quella dell'intoccabile autonomia assoluta degli atenei rappresentano momenti ormai anacronistici e superati dalla più recente interpretazione giuridica della normativa in materia di concorsi, con buona pace dei tanti rettori “dittatorelli” e degli ancora troppi docenti “baronetti” che affollano i corridoi e le stanze degli atenei italiani."


Giambattista Scirè

(10 dicembre 2020)


Leggi la recensione su "MicroMega" del 10 dicembre 2020



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